Ecco l’ultima versione del Regolamento Elettorale SIMSI, approvato dall’assemblea dei Soci a Napoli il 15 ottobre 2004
Il Regolamento Elettorale è stato approvato dal consiglio direttivo del marzo 1984 e integrato dalle successive modifiche al regolamento approvate nelle sedute del consiglio direttivo del 2 dicembre 2000, nell’assemblea dei soci del 14 settembre 2002 e integrato dagli artt. dello statuto approvato dall’assemblea dei soci del 15 ottobre 2004-
L’ASSEMBLEA ELETTIVA
ART. 1
Al fine di consentire la più ampia partecipazione possibile dell’elettorato attivo alle elezioni degli organi direttivi della Società, queste si terranno in coincidenza e nel corso dei Congressi Nazionali della Società Italiana di Medicina Subacquea ed Iperbarica. Solo in caso di dimissioni anticipate del Presidente o del Consiglio Direttivo rispetto ai termini legali del mandato, l’Assemblea elettiva potrà essere tenuta in località e tempo diverso da quello stabilito per il Congresso Nazionale della Società.
ART. 2
La convocazione dell’Assemblea è fatta mediante lettera raccomandata, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare. La convocazione dovrà essere spedita a tutti i soci dell’Associazione.
Qualora il numero dei soci aventi diritto alla convocazione superi le quaranta unità, la raccomandata può essere sostituita da una lettera inviata per posta ordinaria senza raccomandazione da spedirsi almeno novanta giorni prima del giorno fissato per l’adunanza assembleare. La lettera senza raccomandazione può essere sostituita da spedizione via fax o via e-mail.
In prima convocazione l’assemblea sarà ritenuta valida solo se presenti la metà più uno dei soci regolarmente iscritti ed aventi diritto al voto. La seconda convocazione sarà ritenuta valida qualunque sia il numero dei presenti e aventi diritto al voto.
ART. 3
All’assemblea elettiva possono partecipare solamente i soci in regola con le quote sociali, ancorché non iscritti al Congresso Nazionale della Società.
ART. 4
Le operazioni di verifica del diritto al voto verranno espletate da apposita commissione “verifica poteri” costituita con la partecipazione, ove possibile, di almeno un membro del collegio dei revisori dei conti.
ART. 5
I soci che volessero far inserire nell’ordine del giorno di questa Assemblea ordinaria eventuali modifiche dello Statuto, dovranno far prevenire il testo proposto, in sostituzione o in aggiunta delle parti che si intendano portare alla discussione dell’Assemblea per l’approvazione, almeno sessanta giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea.
Le proposte di modifiche dello Statuto, ancorché non avanzate dal Consiglio Direttivo all’unanimità, dovranno portare la firma di almeno 15 soci in regola con il pagamento delle quote sociali.
GLI ELETTORI
ART. 6
Costituiscono l’elettorato attivo tutti i soci ordinari che sono in regola con il pagamento delle quote sociali, trascorsi sei mesi dalla data di accettazione della loro ammissione. Essi possono ricoprire cariche sociali nell’anno sociale successivo a quello di ammissione.I soci onorari hanno diritto al voto trascorsi sei mesi dalla data di accettazione. Essi non possono ricoprire cariche sociali.ART. 7
Costituiscono l’elettorato passivo alla carica di Presidente Nazionale della Società Italiana di Medicina Subacquea ed Iperbarica tutti i soci che alla data stabilita per le lezioni abbiano maturato un’anzianità di almeno quattro anni nella qualità di socio e che siano in regola con il versamento delle quote sociali.
ART. 8
Costituiscono l’elettorato passivo alla carica Consigliere Nazionale e a Revisore dei Conti della Società Italiana di Medicina Subacquea ed Iperbarica tutti i soci che alla data stabilita per le lezioni abbiano maturato una anzianità di almeno un anno nella qualità di socio e che siano in regola con il versamento delle quote sociali.
LE CANDIDATURE
ART. 9
La candidatura a Consigliere Nazionale della Società e a Revisore dei Conti prevede l’iscrizione all’Associazione da almeno un anno in regola con il versamento delle quote sociali
ART. 10
La candidatura a Presidente Nazionale della Società prevede l’iscrizione all’Associazione da almeno quattro anni in regola con il versamento delle quote sociali
ART. 11
I soci, in regola con la loro qualità di elettori passivi come da artt. 7 e 8 del presente regolamento, che aspirassero alla carica di Presidente, Consigliere o revisore dei Conti della SIMSI, dovranno inviare la loro candidatura alla Segreteria della Società con lettera raccomandata, o fax o via e-mail, almeno 30 giorni prima della data stabilita per le elezioni. Al fine di stabilire il rispetto dei termini, ha valore, a seconda del mezzo di invio, la data rispettivamente del timbro postale, della ricevuta fax o la data di invio dell’e-mail.
Il termine di cui sopra è perentorio e non modificabile
ART. 12
Nella lettera di candidatura, il candidato dovrà chiaramente indicare la carica per la quale intende candidarsi. Ogni socio può candidarsi per una sola carica sociale. Qualora venissero inoltrate dallo stesso socio candidature a più cariche, ne verrà accettata solamente una nel seguente ordine: 1 ) Presidente; 2 ) Consigliere ; 3 ) Revisore dei Conti., purché in regola con quanto stabilito dagli artt. 7, 8, 9, 10, 11
ART. 13
A partire dalle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali dell’anno 2004, e per le successive tornate elettorali dell’Associazione, la candidatura a “Presidente Nazionale” sarà modificata in candidatura a “Presidente Nazionale Designato”.In via provvisoria, e solo per le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali dell’anno 2004, per l’elezione del Presidente Nazionale e per quella del Presidente Nazionale Designato saranno previste votazioni e candidature distinte. Dalla tornata elettorale dell’anno 2008 sarà vigente solo la candidatura a Presidente Nazionale designato.
Il Presidente Designato è membro a pieno titolo con diritto di voto del Consiglio Direttivo e subentra al Presidente in carica alla scadenza del suo mandato. In caso di dimissioni o impedimento del Presidente Designato si procederà a nuova elezione in occasione della prima Assemblea ordinaria .
ART. 14
Le candidature alle varie cariche sociali dovranno essere proposte dai soci in regola con il pagamento delle quote sociali mediante l’apposizione della propria firma sulla lettera di candidatura che il candidato inoltrerà direttamente secondo quanto specificato nei successivi comma.
La candidatura alla carica di Presidente nazionale dovrà essere proposta da almeno 30 soci in regola con il pagamento delle quote sociali.
La candidatura alla carica di Consigliere, dovrà essere proposta da almeno 15 soci in regola con il pagamento delle quote sociali.
La candidatura alla carica di Revisore dei Conti, dovrà essere proposta da almeno 5 soci in regola con il pagamento delle quote sociali.
Ogni elettore attivo potrà proporre un solo candidato alla carica di Presidente e Revisore dei Conti e due candidati alla carica di Consigliere.
Vengono considerate valide solo le firme che affianchino nome e cognome leggibili del socio.
I Consiglieri e i membri del Collegio dei Revisori dei Conti uscenti sono candidati di ufficio alla carica ricoperta a meno di loro specifica rinuncia scritta o opzione per una carica diversa da quella attuale.
LE ELEZIONI
ART. 15
Tutte le operazioni di voto dovranno essere completate in una sola giornata, ivi compreso lo spoglio delle schede. Il risultato sarà annunciato all’assemblea dei soci dal presidente dell’assemblea elettiva, non appena completato lo spoglio delle schede elettorali.
ART. 16
Le operazioni di voto si svolgeranno in modo separato per la carica di Presidente della Società, di Consigliere e di Revisore dei Conti, mediante tre schede di colore diverso recanti a stampa i nomi dei candidati: una scheda verde per l’elezione del Presidente; una scheda gialla per l’elezione dei Consiglieri; una scheda azzurra per l’elezione del Collegio dei Revisori dei Conti.
ART. 17
Per la carica di Presidente, potrà essere espressa una sola preferenza qualunque sia il numero dei candidati.
Per la carica di Consigliere potranno essere espresse 12 preferenze qualunque sia il numero dei candidati.
Per la carica di Revisore dei Conti, potranno essere espresse 3 preferenze qualunque sia il numero dei candidati.
ART. 18
A ciascun socio avente diritto al voto verranno perciò consegnate tre schede distinte per colore, una per ciascuna delle cariche di cui al precedente articolo, che il socio, espresso il proprio voto, introdurrà in tre separate urne contrassegnate dal colore della scheda.
LA COMMISSIONE “VERIFICA POTERI”
ART. 19
La commissione “Verifica Poteri” è composta di tre membri di cui uno è necessariamente il Segretario del Consiglio Direttivo o, per sua dimostrata indisponibilità, un membro del Consiglio Direttivo, nominato dallo stesso.
Gli altri due membri, ove possibile, dovranno essere designati tra i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.
Per dimostrata indisponibilità di tutti i membri del Collegio, il Consiglio potrà designare due membri scelti tra i componenti del Consiglio stesso.
Il Presidente della Commissione verrà eletto dai membri della Commissione stessa.
La commissione “Verifica Poteri” è garante presso l’Assemblea del normale svolgimento delle operazioni elettorali attraverso l’espletamento dei compiti di cui all’art. 21.
COMPITI DELLA COMMISSIONE “VERIFICA POTERI”
ART. 20
Compiti della Commissione Verifica Poteri sono:
- • Verificare il diritto di partecipazione al voto in qualità di “elettore attivo” da parte di tutti i soci partecipanti alla assemblea;
- • consegnare ad ogni elettore in regola le Schede elettorali in numero di tre firmate dal Presidente della Commissione;
- • presiedere alle operazioni di voto;
- • presiedere e provvedere alle operazioni di spoglio delle schede elettorali;
- • predisporre il verbale delle elezioni nel quale, a fianco di ciascun candidato dovrà essere riportato il numero di preferenze ottenuto. Detto verbale che dovrà essere firmato da tutti i componenti della Commissione;
- • predisporre, in apposito foglio, la graduatoria dei “votati” e consegnarla al Presidente
- • dell’ Assemblea per l’annuncio ufficiale della avvenuta elezione;
- • leggere il verbale di elezione e i risultati ai partecipanti all’assemblea;
- • raccogliere e verbalizzare ogni dichiarazione e notizia riguardante le operazioni di verifica poteri, votazione e scrutinio, che verranno espresse eventualmente dai soci aventi diritto al voto su loro esplicita richiesta.
ART. 21
La Commissione “Verifica Poteri” cesserà le sue funzioni subito dopo l’annuncio, da parte del Presidente dell’Assemblea della composizione del nuovo Consiglio Direttivo espresso dalle elezioni appena concluse.
APPROVAZIONE E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO
ART. 22
Per l’approvazione del Regolamento è richiesto il voto favorevole di almeno 2/3 del Consiglio Direttivo in carica.
Modifiche del Regolamento possono essere richieste da almeno 2/3 del Consiglio Direttivo in carica, da almeno la metà dei soci ordinari aventi diritto di voto o dalla maggioranza dei presenti all’Assemblea Generale
NORME TRANSITORIE
ART. 23
Come approvato all’unanimità dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea dei Soci del 14 Settembre 2002 e successivamente integrato dall’Assemblea dei soci del 15 Ottobre 2004 ” Il Presidente Nazionale è rieleggibile, su proposta a maggioranza del Consiglio Direttivo, anche dopo che sono trascorsi i 4 anni del suo mandato; in caso di sua rielezione resta di norma vice presidente il presidente uscente della precedente elezione”. Tale deliberazione sarà applicabile, considerato l’art. 14 del presente regolamento, nella sola tornata elettorale dell’anno 2004, restando immodificato, per gli anni successivi, l’art.10 del vigente statuto societario.
ART. 24
Il presente regolamento entra in vigore subito dopo la sua approvazione con la eccezione di quanto può derivare dalla elezione delle nuove cariche sociali della S.I.M.S.I.
Napoli, 10 Marzo 2004