In Italia l’assistenza sanitaria è garantita a tutti (universalità) limitatamente alle prestazioni previste nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). “Essenziale” significa che le prestazioni garantite dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN), gratuitamente o con quota a carico del cittadino (ticket), sono quelle ritenute necessarie (“appropriate”) per rispondere ai bisogni fondamentali di tutela della salute. I costi delle prestazioni non inserite nei LEA sono a carico del cittadino. I LEA sono decisi in intesa tra Governo e Regioni, coerentemente con le risorse finanziarie destinate al SSN.
Le basi giuridiche dei LEA sono l’articolo 32 della Costituzione “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti” e la legge di istituzione del SSN del 1978 che introdusse per la prima volta il concetto di “livelli di prestazioni sanitarie che devono essere garantiti a tutti i cittadini”.
La riforma del titolo V della Costituzione ha poi previsto per le Regioni la possibilità di utilizzare risorse proprie per garantire servizi e prestazioni aggiuntive (ma mai inferiori) a quelle incluse nei LEA. Questo comporta che alcune Regioni possano offrire LEA aggiuntivi. In realtà accade che alcune Regioni siano inadempienti nel garantire almeno il rispetto dei LEA definiti a livello nazionale.
I LEA sono stati aggiornati con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 12 gennaio 2017 e sono operativi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale serie generale numero 65 del 18 marzo 2017 supplemento ordinario numero 15 (www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/03/18/17A02015/sg).
La “ossigenazione iperbarica” è riconosciuta nei LEA (allegato 4 “prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale”, pagina 136, codice 93.95) e, quindi, deve essere garantita ai cittadini su tutto il territorio nazionale, con costo a carico del SSN per le indicazioni ritenute appropriate da ciascuna Regione. In realtà alcune Regioni non hanno nessun servizio di medicina iperbarica (Abruzzo, Basilicata, Umbria, Val d’Aosta) e altrove esso è sottoutilizzato rispetto alla domanda.
Importanti sono le novità per la cura delle lesioni cutanee, una delle principali patologie trattate presso i Centri iperbarici.
Negli ultimi diciotto anni, per gli “ausili monouso” (allegato 2) la rimborsabilità delle medicazioni era limitata a tre classi e, non essendo chiaramente indicata la modalità di prescrizione, le decisioni erano arbitrarie e relativa contestazione. Adesso sono state riconosciute tutte le principali classi di medicazioni avanzate. Inoltre i quantitativi erogabili non saranno preindicati ma dovranno essere definiti in base alla gravità caso (nota 1): la frequenza del cambio della medicazione è legata alla tipologia delle lesione, alla quantità di essudato, alla fase del processo di cicatrizzazione in essere e alle condizioni cliniche valutabili dallo specialista e dal suo team professionale. Queste variabili devono essere riportate dettagliatamente nella prescrizione.
A causa della diffusa disomogeneità delle misure delle medicazioni in commercio, come unità convenzionale di valutazione economica, è suggerito (nota 2) l’utilizzo di €/superficie per quelle in alginato, in idrocollide, in idrofibra, in argento, in poliuretano e per le garze ad azione emolliente; €/volume o peso per le medicazioni in gel idrofilo e le confezioni di lubrificante per cateterismo; €/volume per le medicazioni cavitarie (cod. 04.49.21.633) ed €/lunghezza per la rete tubolare elastica (cod. 04.49.27.003).
Per la prima volta vengono introdotti sette codici prestazionali per la cura delle ulcere cutanee (Tabella 1). Già dal 2008 la Sezione Emilia Romagna dell’Associazione Italiana Ulcere Cutanee (AIUC), coordinata dal dottor Pasquale Longobardi, ha collaborato con la Regione per la definizione di questi codici. Nel 2016 il Ministero della Salute, nella fase di discussione del provvedimento, ha pienamente accolto i suggerimenti dell’AIUC (Presidente dottor Francesco Petrella), identici a quelli già proposti dalla Regione Emilia Romagna nell’ultimo decennio.
Tabella 1: elenco dei codici relativi alle medicazioni nel DPCM 12.01.17, allegato 4 “prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale”, pagina 139
Per le lesioni cutanee da pressione viene prevista la possibilità di prescrivere anche materassi antidecubito a cessione d’aria (allegato 5 “ausili su misura”).
Il DPCM del 12 gennaio 2017 (operativo dal 18 marzo) è da studiare attentamente. Per esempio, il diabete mellito è riconosciuto come malattia cronica con il codice 013.250, con riferimento al codice 250 della classificazione internazionale delle malattie – ICD-9-CM (allegato 8, pagina 266 e 271). L’unica medicazione consentita con costo a carico del SSN è la medicazione avanzata semplice di ferita con estensione < 10 cm2 e/o superficiale, fino a sedici medicazioni per ferita (codice 96.59.1 della tabella 2). Quindi i pazienti affetti da piede diabetico che necessitino di medicazioni più complicate (come è verosimile) dovranno ottenere specifica autorizzazione dalla AUSL di residenza o accedere al servizio privatamente.
La SIMSI ha attivato corsi di formazione residenziale e a distanza (FAD) sulla gestione delle lesioni cutanee, nell’ambito dei quali sarà illustrato accuratamente il DPCM 12.01.17 sui LEA. Il calendario dei corsi, distribuiti su tutto il territorio nazionale, è in www.simsi.it